mercoledì 24 maggio 2023

Comodato d'uso gratuito. Cos'è ?


Con quest’articolo vorrei darvi le informazioni basilari di una tipologia di contratto che in molti casi conviene firmare; vi spiegherò in pochi minuti di lettura a cosa serve firmare un comodato d’uso gratuito, doveri del Comodante e obblighi del Comodatario, e per ultimo ma fondamentale la registrazione dello stesso contratto all’Agenzia delle Entrate, se fatto in forma scritta, e la tassazione dello stesso immobile concesso in comodato d’uso.

Definizione
Il comodato è quel contratto essenzialmente gratuito con il quale il comodante consegna un immobile al comodatario che se ne serve per un tempo o per un uso determinato e si assume l’obbligo di restituire lo stesso immobile ricevuto alla scadenza. Il comodato d’uso gratuito è una possibilità che può essere presa in considerazione, per esempio, da un genitore che voglia concedere un’abitazione al figlio a titolo gratuito.
Il contratto di comodato d’uso gratuito per un immobile è disciplinato dagli articoli 1803 e successivi del codice civile.


Doveri del Comodante



Il comodante non può chiedere la restituzione prima della scadenza del termine o dell’uso pattuito, tranne se pattuito diversamente nel contratto, e non può chiedere alcun corrispettivo per l’uso dell’immobile. Il comodante, inoltre, deve evitare ogni molestia che turbi il comodatario nell’uso del bene e deve informare il comodatario dei vizi dell’immobile di cui è a conoscenza e che potrebbero limitare o impedire l’uso dello stesso.

Nel dettaglio, il comodante non deve:

  • impedire al comodatario di fare dell’immobile l’uso che gli è espressamente o tacitamente consentito;
  • pretendere la restituzione dello stesso prima della scadenza del termine prefissato;
  • disdire le utenze stipulate a proprio nome per ottenere la restituzione dell’immobile comodato;
  • fare irruzione in casa se non è stato espressamente autorizzato;
  • invadere le pertinenze dell’immobile in comodato.

Obblighi del Comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa, senza pagare alcun canone.

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.


Registrazione Contratto Comodato d’uso



Il contratto può essere sottoscritto in forma verbale oppure in forma scritta con l’eventuale registrazione all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello 69 e con il pagamento dell’imposta di registro di 200 euro con il modello F23 . Alla registrazione occorre consegnare 2 copie del contratto che riportino la firma originale. Una delle copie dovrà restare all’Agenzia delle Entrate l’altra, invece, al proprietario; al comodatario sarà rilasciata una semplice fotocopia senza imposta di bollo. Per ogni 4 pagine di contratto, ogni 100 righe, deve essere acquistata una marca da bollo da 16 euro.

Se il contratto è di comodato a tempo determinato questo può essere rinnovato, pagando ad ogni rinnovo l’imposta di registro pari a 200 euro, se invece contratto di comodato d’uso gratuito di un immobile è a tempo indeterminato, l’imposta di registro va pagata una sola volta.


Tassazione Immobili con contratto di Comodato

Per quel che riguarda la tassazione degli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti, genitori- figli, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una agevolazione IMU e Tasi pari al 50% dell’importo dovuto per il genitore o il  figlio che cede a titolo gratuito l’uso di un altro immobile al figlio o padre, a patto che il contratto sia regolarmente registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Lo stesso beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile non di lusso adibito a propria abitazione principale.


venerdì 19 maggio 2023

La tua agenzia è propensa alla collaborazione ?

Collaborazione tra agenzie immobiliari vantaggi e svantaggi



La collaborazione fra agenzie immobiliari è una pratica molto diffusa all’estero e che pian piano sta prendendo piedi anche nel mercato italiano, che come ben sappiamo è composto da tante piccole agenzie che mirano a portare a termine maggiori compravendite possibili.

Ma cosa si intende esattamente per collaborazione fra agenzie immobiliari? Come funziona questa pratica? E quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa collaborazione?

Vediamo di seguito tutto quanto c’è da sapere su questo meccanismo che per molti rappresenta uno strumento assolutamente rivoluzionario e particolarmente potente per il settore immobiliare.

Cos’è la collaborazione fra agenzie immobiliari

Con il termine “collaborazione fra agenzie immobiliari” si fa riferimento ad un accordo tra due o più mediatori immobiliari, con il proposito di trovare un maggior numero di acquirenti per chi intende vendere casa.

Per il venditore non ci sono costi aggiuntivi, ma può contare su una moltitudine di potenziali acquirenti, derivati proprio dal fatto che ad occuparsi della vendita sono più agenzie.

Come già detto, nel resto del mondo la collaborazione tra agenzie immobiliari è una prassi molto diffusa, ma in Italia ancora non è praticata a largo raggio e ad oggi non tutte le agenzie sono disposte ad adottare questo sistema.

Tuttavia, al tempo stesso sono tanti i professionisti che operano nel settore immobiliare ad aver accolto con grande entusiasmo questa pratica, convinti che porta tanti benefici sia a loro che ai 
clienti.

Ovviamente, come tutte le cose, anche la collaborazione fra agenzie immobiliari ha i suoi vantaggi e svantaggi, vediamo quali sono.

Come funziona la collaborazione fra agenzie immobiliari


La collaborazione fra agenzie immobiliari prevede che un mediatore a cui è stato affidato l’incarico di vendere un immobile lo comunichi ad altre agenzie e le autorizza a presentarlo ai propri acquirenti.

Un dettaglio da sottolineare è che, in caso la compravendita vada in porto, non sono previsti costi ulteriori per venditori e acquirenti, ma le agenzie divideranno la provvigione come concordato in base ad accordi specifici.

Dunque, con questa pratica, le agenzie immobiliari che collaborano rinunciano ad una parte della provvigione, cosa che non tutte sono disposte a fare, ecco perché molte agenzie non accettano la proposta di collaborazione.

Il cliente ha comunque un referente, ma allo stesso tempo le agenzie che hanno scelto di collaborare lavorano per il buon fine della compravendita.

L’interesse di tutti è portare a buon fine l’affare, quindi vi sarà un’agenzia che si occupa di tenere i contatti con il venditore, un’altra che tiene i contatti con l’acquirente, e se vi sono altre agenzie dovranno stabilire a priori come svolgere la cooperazione. Questo consente di evitare eventuali incomprensioni.

Quali sono i vantaggi della collaborazione tra agenzie immobiliari ?

I vantaggi di questa pratica sono tanti e riguardano sia venditori che acquirenti. Il primo e indubbio vantaggio è quello di offrire al venditore molte più probabilità di reperire acquirenti interessati al suo immobile.

La collaborazione fra più mediatori, infatti, amplia automaticamente le possibilità di trovare acquirenti rispetto a quanto può fare un solo mediatore. Inoltre, bisogna tenere in considerazione che ciascuna agenzia immobiliare mette in atto diversi sistemi per vendere i propri immobili, e molte utilizzano piattaforme digitali per rendere la condivisione degli immobili ancora più facile e veloce.

In questo modo si possono incrociare le informazioni e il venditore ha la possibilità di avere più contatti grazie all’integrazione offerta dai vari sistemi. I mediatori, inoltre, possono avere già a portata di mano l’acquirente giusto per acquistare l’immobile in vendita, cosa che può accadere visto che sono più persone a presentare l’immobile.

Un altro vantaggio della collaborazione fra mediatori immobiliari è quello di accelerare i tempi di vendita dell’immobile, sempre dovuto al fatto che più agenzie hanno la possibilità di presentarlo e proporlo a svariati acquirenti. In questo modo le opportunità aumentano in maniera esponenziale, e per venditori e acquirenti è decisamente un fattore positivo.

Oltre che per la clientela, i vantaggi della collaborazione fra mediatori immobiliari è quella di usufruire di uno scambio che nel futuro porta ulteriori opportunità in termini di introiti, soprattutto se la collaborazione è continuativa.
Inoltre, accettare questo sistema vuol dire mostrare di essere aperti alle innovazioni e migliorare anche la reputazione dell’agenzia immobiliare, che viene considerata molto bene dai clienti soddisfatti.

Quali sono gli svantaggi della collaborazione tra agenzie immobiliari

Un primo svantaggio per le agenzie è quello di non percepire la provvigione per intero, come invece accade quando si vende un immobile, in cui le due parti provvedono a dare la percentuale spettante all’agenzia immobiliare a cui ha affidato l’incarico.

Le provvigioni possono essere molto basse, e questo deve essere tenuto in conto, perché variano a seconda di quanto spetta all’agenzia e a quanti hanno collaborato per concludere la trattativa. Inoltre, potrebbero nascere delle controversie fra i mediatori e quindi fra le agenzie immobiliari che rappresentano, generando una visione distorta della gestione delle compravendite.  Per questo si preferisce stilare un accordo scritto piuttosto che basarsi solo sull’accordo verbale. 

Inoltre, alcuni clienti possono non privilegiare le agenzie immobiliari che collaborano fra loro e optare per quelle che svolgono la compravendita dell’immobile in esclusiva.

Collaborazione tra agenzie immobiliari vantaggi e svantaggi conclusioni

Per concludere, la collaborazione tra agenzie immobiliari è considerata uno strumento efficace e assolutamente valido per migliorare i propri servizi. Come abbiamo visto, i vantaggi per chi accetta la cooperazione e sceglie di condividere gli incarichi di vendita affidati dai clienti sono tanti, e poter vendere gli immobili in tempi brevi assicura profitti più redditizi.

Naturalmente è necessario posizionare l’immobile in modo ottimale sul mercato, condizione che abbrevia ancora di più i tempi di vendita. Per quanto riguarda la divisione dei profitti fra le agenzie non esiste una regola precisa, e quindi devono accordarsi fra loro ancora prima di iniziare a 
lavorare insieme.

Per quanto riguarda quali tipi di agenzie immobiliari possono accettare questo sistema, c’è da dire che le agenzie immobiliari in franchising sono ben lungi dall’adottarlo, mentre sono più propense a farlo le agenzie immobiliari indipendenti, che sono libere di scegliere e non devono rendere conto a nessuno.

E’ comunque certo che un servizio all’avanguardia, mirato a valorizzare al meglio un investimento, rimane sempre il preferito dai clienti, che evitano invece quelle agenzie che non vogliono migliorarsi e quindi offrono un servizio sempre uguale, che alla fine diventa scadente.

mercoledì 17 maggio 2023

Bonus Prima Casa under 36: vantaggi e requisiti


Acquistare la prima casa è un importante passo nella vita di molti giovani, ma spesso l'investimento richiesto è elevato e può rappresentare una sfida per le finanze personali. Tuttavia, esiste un'opportunità per i giovani acquirenti che si trovano in questa situazione: il Bonus Prima Casa under 36.

Ma cos'è esattamente questo bonus e quali sono i vantaggi e i requisiti per ottenerlo?

Il Bonus Prima Casa under 36 è un'agevolazione fiscale prevista dalla legge italiana per incentivare l'acquisto della prima casa da parte di giovani sotto i 36 anni. In particolare, il bonus prevede una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per l'acquisto della prima casa, con un limite massimo di 20.000 euro.

Bonus Prima Casa under 36: i requisiti

Per poter usufruire del Bonus Prima Casa under 36, è necessario rispettare alcuni requisiti. 
In primo luogo, come già accennato, è necessario avere meno di 36 anni al momento dell'acquisto della casa. Inoltre, è necessario non essere proprietari, neanche in comproprietà, di altri immobili ad uso abitativo nella stessa città in cui si acquista la prima casa.

Inoltre, per poter usufruire del bonus è necessario che la prima casa sia acquistata come abitazione principale, ovvero la residenza del contribuente. La legge prevede anche un limite massimo di reddito: il beneficiario del bonus non deve superare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) massimo di 40.000 euro.

Bonus Prima Casa under 36: i vantaggi


L'agevolazione fiscale prevista dal Bonus Prima Casa under 36 è particolarmente vantaggiosa per i giovani acquirenti, in quanto consente di ridurre notevolmente il costo dell'acquisto della prima casa. Inoltre, la detrazione fiscale può essere usufruita in un'unica soluzione o in dieci quote annuali, a seconda delle proprie esigenze.

In definitiva, il Bonus Prima Casa under 36 rappresenta un'opportunità importante per i giovani acquirenti che intendono acquistare la propria prima casa. Tuttavia, è importante valutare attentamente i requisiti e le condizioni previste dalla legge per poter usufruire dell'agevolazione fiscale e fare una scelta consapevole.

Le agevolazioni consistono anche all'esenzione del pagamento di imposte di registro,ipotecaria,catastale.

lunedì 15 maggio 2023

Quando costa un''agenzia immobiliare ? Percentuali e provvigioni

 

Quando si decide di vendere casa o di comprare casa ci si può affidare ad un'agenzia di intermediazione immobiliare.

Tuttavia, per tale opera di mediazione tra venditore e acquirente, le agenzie immobiliari si fanno pagare una provvigione che varia a seconda delle province.

Cosa paghi con la provvigione all'agenzia immobiliare
se non sai che le prestazioni dell'agente immobiliare a cui ti sei rivolto sono del tutto gratuite? 

venerdì 12 maggio 2023

Quanto è utile l'agente immobiliare ?

Oggi siamo qui per confutare un pensiero molto comune di chi vuole vendere casa: “Facile, mica serve l’agente. Basta mettere un annuncio online, rispondere alle telefonate, organizzare visite, accettare una proposta, firmare un atto e prendere i soldi…”
 
Se fosse così semplice, allora perché esistono e a cosa servono gli agenti immobiliari?

Solo per “spillare” soldi ai “malcapitati” venditori e acquirenti dopo aver aperto porte di case? Un inutile “costo” in più facilmente aggirabile con tanta buona volontà?

A coloro che giocano a semplificare, chiediamo: sapete come si avvia e si chiude una trattativa? O quanti e quali documenti sono necessari affinché il notaio possa stilare un atto?
 
O ancora, cosa sono le visure catastali o il certificato dell’ufficio Urbanistica, o l’APE (un insetto…?)?

Insomma, vendere immobili non è un lavoro così semplice come sembrerebbe a un primo sguardo.

Per gli scettici, riassumiamo in poche parole il lavoro, anzi i lavori, che svolge l’agente immobiliare: valutare al giusto prezzo gli immobili, trovare potenziali acquirenti, gestire le trattative, predisporre tutta la documentazione e farla avere al notaio prima della stipula.

Ora approfondiamo il discorso.

Partiamo dal primo punto: il giusto prezzo.
 
Chi può dare la giusta valutazione a una casa se non chi con le case lavora tutti i giorni? Chi meglio dell’agente conosce il mercato immobiliare? Fidarsi di una valutazione che scaturisce dall’esperienza è il primo passo per chi vuole ottenere il meglio dalla vendita del suo bene-casa.

Punto due: come trovare acquirenti?

Nulla è più vero del detto che “la pubblicità è l’anima del commercio”. Infatti, non basta pubblicare un annuncio con 4 foto fatte col cellulare su un qualsiasi portale immobiliare per avere visibilità e decine di persone pronte a fare un’offerta.
Quindi: anzitutto, l’agente immobiliare fa fare le foto da un fotografo professionista, che sa evidenziare gli spazi e mettere in luce i pregi di una casa; poi scrive un testo che risponde ai criteri della SEO, ovvero ottimizzato al meglio per i motori di ricerca. Inoltre, diversamente dal privato, l’agente, oltre a inserire l’annuncio anche sul sito aziendale, può mettere in evidenza l’immobile sui portali e, se lo ritiene opportuno, pubblicizzarlo sui canali social (Instagram, Facebook, Youtube, Linkedin per intenderci).

Punto tre: gestire una trattativa
 
Il fulcro dell’intermediazione immobiliare. Mettere d’accordo venditore e acquirente sul prezzo di un immobile e su prerequisiti, scadenze e pagamenti, non è affatto scontato e non capita quasi mai di arrivare a un’intesa immediata. Un agente immobiliare esperto, ascoltati i desiderata di entrambi, intavola una trattativa che giunga al giusto compromesso che metta tutti d’accordo, giungendo a una situazione “win-win” in cui tutti ottengono benefici.

Punto quattro: predisporre la documentazione

Oggi la normativa che regola le compravendite immobiliari richiede che i notai alleghino all’atto gli attestati che garantiscono la conformità dell’immobile, dal punto di vista sia catastale che urbanistico che amministrativo. Il compito di raccogliere i documenti, controllare che siano in regola, eventualmente adoperarsi per sistemarli, spetta all’agente immobiliare, che può avvalersi anche della consulenza di professionisti quali geometri, architetti, ingegneri.

Se siete arrivati fino a qui…

Vuol dire che avete compreso che il lavoro dell’agente immobiliare non si riduce solo ad “aprire porte”, ma richiede tempo e una approfondita conoscenza del settore.

Insomma, l’agente è una sorta di compagno di strada nel percorso di compravendita, un sostegno che orienta il cliente (sia venditore che acquirente), risolve svariati problemi pratici e tecnici, conosce l’arte della negoziazione e sa come meglio concludere una trattativa.

Che ne dite, allora, di delegare la vendita della vostra casa a chi fa sul serio e, nel frattempo, vi rilassate pensando, per esempio, a come investire il capitale che ne deriverà?
 
Io sono qui, disponibile a fare il primo passo con voi: valutare il vostro immobile gratuitamente.

Per fissare un appuntamento chiamate o whatsappate: 
351-8705618 scrivete: tonino.deangelis@concepth.it

A presto
Tonino !

giovedì 11 maggio 2023

Eredità, testamento o successione: come comportarci per una vendita SICURA

 Eredità, testamento, successione: alcune informazioni utili



Con questo articolo colgo l’occasione per fare un po’ di chiarezza in merito ad alcuni aspetti giuridico­-burocratici con i quali prima o poi, nostro malgrado, ci troviamo ad avere a che fare.

Una situazione piuttosto comune e che coinvolge la maggior parte delle persone, almeno una volta nella vita, è infatti quella di assumere il ruolo di erede. Questo accade nel momento in cui un parente a noi prossimo viene a mancare e si diventa, a tutti gli effetti, titolari giuridici del suo patrimonio e quindi della sua eredità, ossia dell’insieme globale dei suoi beni (patrimonio ereditario). 

Giuridicamente parlando, per patrimonio ereditario s’intende non solo l’insieme dei rapporti patrimoniali attivi (beni immobili, redditi, crediti, utili, quote, risparmi…) ma anche di quelli passivi trasmissibili al momento della morte (per esempio, eventuali debiti).

Questo trasferimento di proprietà dalla persona defunta agli eredi avviene attraverso una procedura giuridica chiamata successione

Questa può essere testamentaria o legittima e può riguardare sia l’erede (cioè chi acquisisce tutto il patrimonio, o una quota di esso, e risponde dei debiti ereditati – successione a titolo universale) sia il legatario (ossia chi acquisisce solo uno o più diritti patrimoniali specifici e non risponde dei debiti ereditati – successione a titolo particolare).

Vediamole nello specifico.


Successione Testamentaria


La successione testamentaria è quella regolata da un testamento.

Il testamento è quell’atto personale «illimitatamente revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse» ed è disciplinato dall’articolo 587 del Codice Civile. Questo può essere olografo, cioè redatto di proprio pugno su un foglio qualunque (purché datato e firmato); o pubblico, vale a dire redatto da un notaio alla presenza di due testimoni e firmato dagli stessi.  

Il testamento può essere sempre modificato o revocato da parte del proprio autore, in quanto atto appunto «illimitatamente revocabile».

Si tratta dunque dell’unico strumento attraverso il quale una persona può disporre dei propri beni dopo la morte.

Con la successione testamentaria, infatti, è la volontà del de cuius (ossia di “colui della cui eredità si tratta”) a stabilire in che modo distribuire la quota disponibile tra gli eredi.  

Questi ultimi sono individuati dal testatore, il quale può scegliere sia di destinare i propri beni in modo diverso da quanto stabilito dalla legge sia di indicare quale erede un soggetto estraneo all’ambito familiare (sia esso persona fisica o ente pubblico). 

Possono infatti essere destinatarie di un testamento tutte le persone fisiche nate o concepite prima dell’apertura della successione e tutte le persone giuridiche quali, ad esempio, enti di ricerca, di assistenza e di pubblica utilità, purché siano indicate con chiarezza e precisione per essere individuate in modo inequivocabile. Sono considerate nulle quelle disposizioni testamentarie a favore di persone incerte o a favore di persone da nominarsi da terzi.

Alcuni soggetti tuttavia possono perdere la capacità di beneficiari quando sono ritenuti indegni dalla legge, ossia immeritevoli di fruire dei benefici dell’eredità, per aver commesso atti particolarmente gravi nei confronti del defunto o dei suoi congiunti.

È bene sottolineare però che esiste un limite alla cosiddetta autonomia testamentaria in quanto l’ordinamento italiano stabilisce che una quota di eredità (quella legittima) spetta di diritto ai parenti più stretti, come il coniuge e i figli (chiamati “riservatari”).  Va da sé dunque che il testatore può liberamente disporre dei suoi beni solo dopo aver soddisfatto la quota di riserva.

Chiunque può fare testamento, tranne le persone minorenni, gli interdetti (cioè coloro che si trovano in abituale stato di infermità mentale e sono stati dichiarati interdetti dal tribunale) e gli incapaci di intendere e di volere. Il testamento redatto da una persona incapace può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, ma resta efficace finché non ne viene dichiarato l’annullamento.

Successione Legittima



La successione legittima si verifica quando non esiste un testamento o quando questo viene successivamente dichiarato invalido. In questo caso, la successione è disciplinata esclusivamente dalla legge che prevede la destinazione dell’eredità in base al grado di parentela.

La successione legittima può inoltre svolgere una funzione “residuale” rispetto a quella testamentaria, in quanto viene applicata nel caso in cui esistano dei beni esclusi dal testamento. In parole povere, se il testamento non disciplina l’intera successione, questa sarà in parte testamentaria e in parte legittima.
 
Esiste inoltre un altro tipo di successione, quella necessaria, prevista nel caso in cui il testatore abbia disposto dei propri beni senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti a cui, come abbiamo visto, spetta sempre una quota di eredità.
 
Dal momento che l’eredità comprende sia i beni e i crediti sia i debiti del testatore, il primo passo da compiere per riceverla, e diventare così eredi, è accettarla. L’accettazione, ossia il negozio attraverso il quale un soggetto acquisisce il diritto all’eredità, può essere espressa (o formale) oppure tacita.

Accettazione Espressa

Nel caso di accettazione espressa, la persona interessata ad assumere il titolo di erede deve dichiarare espressamente di accettare l’eredità attraverso un atto pubblico o una scrittura privata debitamente registrata.
L’accettazione espressa può avvenire semplicemente o con 
beneficio di inventario.

L’accettazione espressa con beneficio di inventario è un atto che consente all’erede di evitare di confondere il suo patrimonio con quello del defunto. In questo modo è possibile accettare l’eredità senza dover rispondere di eventuali debiti di quest’ultimo che siano superiori al patrimonio ereditato. Si tratta di un beneficio facoltativo che diventa però obbligatorio nei casi di minori e interdetti; minori emancipati e inabilitati; persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (escluse le società commerciali).

Accettazione tacita


Per quanto riguarda l’accettazione tacita, invece, non è necessario sottoscrivere alcun tipo di documento. Infatti è sufficiente solo che il soggetto manifesti il suo interesse nei confronti dell’eredità attraverso uno o più atti che presuppongano la sua volontà di accettare il beneficio cosicché si possa registrare il suo legale subentro. Naturalmente, affinché questo possa accadere, la persona deve avere il pieno diritto di esercitare tale opzione.

Dal momento che questa condizione si attiva soltanto in presenza di un comportamento esplicito che dimostra l’interesse dell’erede verso il patrimonio del defunto non sono previste procedure specifiche, ma è possibile esercitare alcune funzioni affinché scatti automaticamente la successione ereditaria: ad esempio, il beneficiario potrebbe dare un incarico per la vendita di un immobile di proprietà del parente scomparso o magari restare a vivere all’interno dell’abitazione dei genitori, oppure prendere possesso di un bene materiale, come una vettura o un’imbarcazione. 

Ciò equivale per la legge a dichiarare pubblicamente che si accetta l’eredità subentrando di fatto agli ex-titolari di quel bene specifico, materiale o immateriale.

Se è vero che per formalizzare l’accettazione d’eredità tacita non serve nessun tipo di scrittura ufficiale, esistono tuttavia dei vincoli che bisogna rispettare. Ad esempio, se l’erede vuole vendere un bene appartenuto al defunto, l’operazione dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di un documento notarile tramite la trascrizione di un certificato che indichi la volontà della persona di cedere la proprietà di tale bene.

L’unico caso in cui l’accettazione dell’eredità è obbligatoria è in presenza di minori o di individui interdetti, condizioni che prevedono di rivolgersi a un giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione a procedere nei confronti di un tutore legale o di un genitore.

Dichiarazione di Successione



Una volta accettata l’eredità è necessario aprire una successione, ossia presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate per determinare le imposte da pagare sui beni e sui crediti ricevuti. Si tratta di un passo di fondamentale importanza in quanto costituisce la condizione imprescindibile per poter disporre dell’eredità.

Questo vale anche nel caso di accettazione tacita, qualora si decida di far valere il proprio diritto all’eredità. Per regolarizzare la propria posizione di erede, infatti, è necessario redigere un apposito documento di successione e presentarlo all’Agenzia dell’Entrate entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data del decesso del testatore.

Il subentro ereditario invece è consentito per un tempo massimo di 10 anni. Durante questo periodo eventuali altri eredi possono farsi avanti e avviare procedure di validazione del proprio diritto alla successione.

Non occorre presentare la dichiarazione di successione solo nei seguenti casi: se il defunto non possedeva case, se aveva un patrimonio sotto i 100.000 euro, se a ereditare sono solo coniuge e figli. Al di là di questi, invece, la dichiarazione è sempre obbligatoria. Qualora siano presenti immobili, insieme alla dichiarazione di successione è necessario presentare anche le volture catastali.

Imposte di successione

La successione impone una serie di obblighi anche dal punto di vista fiscale. Occorre infatti pagare le cosiddette imposte di successione che cambiano a seconda del grado di parentela e in base a quanto si eredita. Il calcolo viene fatto dall’Agenzia delle Entrate sulla base di quanto indicato nella dichiarazione di successione. In caso di coniuge e figli, non ci sono imposte da pagare quando l’ammontare complessivo dei beni non supera il valore di 1 milione di euro per ogni erede. 

In caso di fratelli, la franchigia è di 100.000 euro per ciascuno. 

L’imposta di successione è al 4% per genitori e figli e altri parenti in linea retta per l’eventuale quota che supera il milione di euro; sale al 6% se si ereditano beni da altri familiari, mentre in caso di estranei si paga l’8%.
 
Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione di successione, essa deve comprendere tutti i beni e i diritti che spettavano al defunto, ossia i beni mobili, immobili, titoli al portatore, contanti, valori preziosi, rendite, pensioni, crediti, liquidazioni quote societarie, azioni, obbligazioni, quote sociali, aziende, BOT e CCT anche se esenti dall’imposta di successione. Non devono essere dichiarate in successione le indennità di fine rapporto del prestatore di lavoro e quelle spettanti agli eredi per assicurazioni previdenziali obbligatorie o sulla vita.
 
A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, del pagamento delle imposte e del rilascio dell’attestato da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli eredi, divenuti tali per aver accettato l’eredità, possono ottenere la liquidazione e la ripartizione di quanto depositato nei conti correnti di cui era titolare il defunto, mentre per i beni immobili la denuncia di successione è trasmessa al Catasto e alla Conservatoria dall’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento dei dati.
 
 
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